26/04/2017

Split Payment applicabile a tutti

L'art. 1 del D.L. 50/2017 amplia, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello split payment.
In particolare, viene introdotto nell’alveo dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
  • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri;
  • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1;
  • n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009;
  • società' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per effetto dell’abrogazione del comma 2, rientreranno quindi nel campo applicativo dello split payment tutti i soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.
I professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione si troveranno quindi a dover sopportare, oltre al consueto prelievo della ritenuta di acconto, anche il mancato pagamento dell’IVA sulle fatture emesse che diventerà quindi non compensabile con l’IVA portata in detrazione per gli acquisti effettuati.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2017 dovrà essere emanato un decreto Mef contenente le disposizioni attuative