08/05/2017

Compensazioni indebite da versare

Con una modifica apportata all’articolo 1, comma 422, L. 311/2004 viene previsto che “Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni”.
Tale previsione sta a significare che nel caso di attivazione della procedura di recupero da parte dell’Agenzia a fronte dell’indebito utilizzo dei crediti da parte del contribuente, il relativo versamento non potrà essere effettuato mediante “compensazione” con altri crediti tributari disponibili (come in molti casi avvenuto fino ad ora) ma sarà necessario provvedere con un effettivo esborso finanziario.
Con riferimento alla decorrenza di tali disposizioni nulla precisa il D.L. 50/2017 ed era quindi ragionevole ritenere che, in assenza di specifiche previsioni, si dovesse fare riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 24 aprile 2017.
Con la recente risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l’Agenzia delle entrate è intervenuta proprio per chiarire l’aspetto della decorrenza, precisando che “le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”.