26/04/2017

Si abbrevia il termine per detrarre l'IVA

L'art. 2 della  cd. "manovrina" varata martedì 11.04.2017 (D.L. 50/2017), ha portato con sè una brutta sorpresa per i soggetti IVA.
A partire dall'entrata in vigore della nuova normativa, che non prevede alcun regime transitorio, la detrazione dell'IVA pagata non potrà più essere effettuata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al secondo esercizio successivo a quello in cui l'IVA è divenuta esigile, ma dovrà essere effettuata entro lo stesso esercizio in cui l'IVA è divenuta esigibile. In altre parole, la detrazione dell'IVA a credito pagata ai fornitori e divenuta esigibile nell'anno 2017 dovrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno 2017, che scade il 30 aprile dell'anno successivo.
Questo comporterà inevitabilmente una serie di problemi, primo fra tutti, vista l'assenza di un regime transitorio, le modalità di trattamento dell'IVa sulle fatture del 2016 e del 2015 la cui detrazione non è ancora stata esercitata con un grave danno per quei contribuenti che si dovessero trovare in questa situazione.
C'è da augurarsi che, in fase di conversione, venga previsto un regime transitorio per le fatture non ancora registrate alla data di entrata in vigore della norma.