26/04/2017

Cedolare secca anche per le locazioni brevi

Con l'art. 4 della Manovra Correttiva (D.L. 50/2017) viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette “locazioni brevi”.
Questi contratti di locazione sono quelli ad uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono l prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line.
Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendono ora applicabili le regole perviste per la cosiddetta "cedolare secca", con aliquota del 21% in ipotesi di opzione.
Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra.
Viene quindi di fatto aperta la possibilità della cedolare secca, per questo tipo di locazioni “brevi”, anche ai soggetti che possiedono l’immobile in locazione o in comodato.
Gli intermediari immobiliari sono obbligati, anche attraverso l’utilizzo di portali on line, a trasmettere i dati relativi ai contratti.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla metà in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 15 giorni.
Tali soggetti dovranno inoltre fungere da sostituti di imposta applicando una ritenuta in misura pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito.
Si segnala per completezza che il rappresentante legale della società “Airbnb”, ha dichiarato alla stampa di non ritenere la sua società un “intermediario immobiliare” e che quindi, a suo avviso, la società non soggetta ai nuovi obblighi.