26/04/2017
Definizione delle liti tributarie pendenti
L'art. 11 del D.L. 50/2017 introduce la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per le quali vi sia stata la costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente nel termine del 31 dicembre 2016.
La definizione agevolata delle liti prevede il versamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, con l'esclusione delle sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.
Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione.
Se viceversa la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione (rottamazione dei ruoli).
La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (le rate possono essere al massimo 3) nel termine del 30 settembre 2017.
Nel caso di rateazione in tre tranches sono previste le seguenti scadenze:
- 30 settembre 2017
- 30 novembre 2017
- 30 giugno 2018.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione agevolata dei ruoli.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
La definizione agevolata delle liti prevede il versamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, con l'esclusione delle sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.
Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione.
Se viceversa la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione (rottamazione dei ruoli).
La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (le rate possono essere al massimo 3) nel termine del 30 settembre 2017.
Nel caso di rateazione in tre tranches sono previste le seguenti scadenze:
- 30 settembre 2017
- 30 novembre 2017
- 30 giugno 2018.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione agevolata dei ruoli.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.